(Provincia di Trento)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 33 del 14 agosto 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 70, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige  ai  sensi  del  quale  il  Presidente della Giunta provinciale
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 67-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 789 di data 20
aprile  2007  concernente:  Approvazione  dello schema di regolamento
avente  ad oggetto: Modifiche del decreto del Presidente della Giunta
provinciale  17 aprile 2000, n. 6-24/Leg. (Regolamento concernente le
funzioni,  la  composizione  e  le  modalita'  di  accesso  al  Corpo
permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento ai
sensi dell'art. 67-bis della LP 3 aprile 1997, n. 7)».
                                Emana
   il seguente regolamento:
   Registrato  alla Corte dei conti il 30 luglio 2007, registro n. 1,
foglio n. 10
                               Art. 1.
Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta
              provinciale 17 aprile 2000, n. 6-24/Leg.

   1.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Giunta  provinciale  17  aprile  2000,  n. 6-24/Leg.  sono inseriti i
seguenti:
   «1-bis. Puo' essere inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del
fuoco  e  nei profili professionali previsti dal comma 1, lettera d),
il  personale  che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,  svolga  le  funzioni  di supporto tecnico ai sensi del
comma 2 e sia in possesso dei seguenti requisiti:
   inquadramento  nella  figura  professionale di funzionario esperto
tecnico;
   diploma di laurea in fisica o ingegneria;
   idoneita'  psicofisica allo svolgimento delle mansioni inerenti al
profilo  professionale  di  nuovo inquadramento, accertata secondo le
modalita'  previste  per  le  progressioni  del  personale  del Corpo
permanente dei vigili del fuoco.
   1-ter.  L'inquadramento  del personale previsto dal comma 1-bis e'
disposto  sulla  base  di  una tabella di equiparazione fissata dalla
Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali».